- risposta ad interpello n. 228/2021
- risoluzione n. 86/2017
- Agevolazione prima casa
- Acquisto a titolo oneroso
- Donazione
Con la risposta ad interpello n. 228/2021 l’Agenzia ha confermato che il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione, in parte per donazione ed in parte a titolo oneroso, con l’agevolazione prima casa, non decade dal regime agevolato nel caso in cui acquisti una nuova abitazione usufruendo del beneficio, qualora alieni entro l'anno la sola quota dell'immobile preposseduto acquistata a titolo oneroso. In particolare, posto che la Nota II-bis all'art 1 della Tariffa allegata al TUR, non richiama l’art 69 della l. n. 342/2000, che disciplina l’agevolazione nei trasferimenti per donazione, tra le previsioni che impediscono la reiterazione del beneficio, non è precluso il godimento del regime di favore nel caso in cui ad un precedente acquisto per donazione faccia seguito l’acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. Per contro, con la risoluzione n. 86/2017 l’Agenzia non ha riconosciuto la spettanza dell’agevolazione nel caso in cui il contribuente abbia già usufruito del beneficio in occasione di un acquisto a titolo oneroso e voglia nuovamente goderne con riferimento ad una donazione. Ciò in quanto l’art. 69, richiedendo che sussistano le condizioni di cui alla Nota II-bis, preclude la fruizione del beneficio nel caso di precedente acquisto a titolo oneroso agevolato.