Risposta a interpello n. 99 del 9 marzo 2022

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile al contributo pubblico erogato in Spagna...

Con la risposta a interpello n. 99 del 9 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile al contributo pubblico erogato in Spagna ad un soggetto fiscalmente residente in Italia per la ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio condominiale in cui si trova il suo appartamento, riconoscendo come tale contributo non rientrando in alcuna delle categorie reddituali individuate dall’art. 6 del TUIR non possa concorrere alla formazione della base imponibile del beneficiario.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda in particolare un contribuente che, dopo aver rappresentato di essere residente in Italia e di possedere in Spagna un appartamento, per il quale ha ottenuto, secondo la quota di possesso, una sovvenzione da un ente pubblico spagnolo per una ristrutturazione condominiale su parti comuni del palazzo, ha domandato all’Amministrazione Finanziaria chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile a tale contributo.

Ad avviso dell’Istante, il contributo erogato dall’ente pubblico spagnolo non è soggetto ad imposizione fiscale in Italia perché considerato in Italia alla stregua di un bonus per ristrutturazione. L'Istante ritiene, inoltre, che, per il principio di analogia, se non è possibile portare il costo della ristrutturazione in Spagna in detrazione/deduzione dalle imposte in Italia, come si potrebbe fare per una ristrutturazione condominiale in Italia, l'erogazione di una somma da parte di un ente pubblico spagnolo per la ristrutturazione condominiale non debba avere rilevanza fiscale in Italia

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima chiarito che er poter valutare il regime tributario da applicare ad un reddito di fonte estera è necessario qualificare il reddito secondo la normativa interna e, successivamente, esaminare le disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia (Stato di residenza del percettore) e lo stato della fonte del reddito (nel caso di specie, la Spagna).  

Ebbene poiché in base alla disciplina domestica, ai sensi dell'articolo 1 del TUIR, costituisce presupposto di tassazione il "possesso di redditi", in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6 ai sensi del quale «I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) Pagina 2 di 4 redditi diversi.», l’Agenzia ha condivisibilmente ritenuto che il contributo erogato dallo Stato estero per la realizzazione di lavori di ristrutturazione non sia riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR (posto che tra l'ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dal citato articolo 6 del medesimo Testo Unico e, pertanto, non possa concorrere alla formazione della base imponibile del beneficiario.  

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