Risposta a interpello n. 162 del 30 marzo 2022

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai proventi distribuiti a fondi esteri dal fondo immobiliare italiano, gestito da una SGR estera...

Con la risposta n. 162 del30 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alregime fiscale applicabile ai proventi distribuiti a fondi esteri dalfondo immobiliare italiano, gestito da una SGR estera, escludendo l’applicabilitàdell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 25 settembre2001 n. 351 laddove il Fondo estero non possa essere equiparato a un OICRitaliano.  

Il caso sottoposto al vagliodell’Agenzia delle Entrate riguarda l’Istante, una SGR estera, laquale gestisce il fondo di investimento Alfa che detiene a sua volta il10% delle quote di un fondo immobiliare italiano di tipo chiuso.   

A parere dell’Istante, iproventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano al Fondo di investimentoAlfa sono da considerarsi esenti da ritenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 3,del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 laddove tale disposizione prevedeche non si applichi la ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e OICResteri istituiti in Stati e territori inclusi nella white list di cuial DM 4 settembre 1996.  

L’Agenziadelle Entrate, dopo aver premesso che i fondi pensione e gli OICR esteri sonoquei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sonoistituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità diinvestimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loroforma giuridica, ha tuttavia ribadito che ai fini dell’applicabilitàdell’esenzione in commento è necessario verificare la sussistenza in capo alFondo estero dei requisiti che caratterizzano un fondo investimentocollettivo del risparmio di diritto italiano vale a dire, da un lato,la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità diinvestitori e dall’altro, l'autonomia delle scelte di gestione dellasocietà di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti.  

Comechiarito nel regolamento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva delrisparmio, il requisito della pluralità può ritenersi soddisfatto anche in presenzadi un solo investitore, qualora l'investimento sia da questi effettuatonell'interesse di una pluralità di investitori (ad es. fondi di fondi),l’ulteriore requisito dell’autonomia dev’essere riferito al rapporto cheintercorre tra partecipanti al fondo e soggetto gestore e costituisce ilprincipio in base al quale i partecipanti non possono disporre di poteridiretti connessi alla gestione del fondo e delle attività in portafoglio dellostesso.  

Ebbene,poiché nel caso di specie, il Fondo estero, pur essendo gestito da un soggettosottoposto a vigilanza, non agisce in totale autonomia rispetto al PensionFund, in quanto lo stesso è asset manager delegato rispetto a tre portafogliall'interno di un comparto del Fondo, tale circostanza, a parere dell’Agenziadelle Entrate, non assicura la condizione della totale autonomia delle sceltedi gestione da parte della società di gestione rispetto all'influenza delPension Fund partecipante.  

Sullabase di tali argomentazioni, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto pertanto dinon condividere la tesi dell’Istante, posto che, mancando il requisitodell’autonomia, il Fondo estero non può essere equiparato ad un OICRitaliano e non rientra, dunque, tra i soggetti beneficiari del regime diesenzione di cui all’art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 351/2001.  

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