Ordinanza n. 19866 del 2021

Conferimento di azienda

Con l’ordinanza n. 19866 del 13 luglio2021 la Corte di Cassazione si esprime – sull’applicazione dell’imposta di registro – in merito alla qualificazione di azienda nel caso di conferimento, in una società di nuova costituzione, di immobili destinati all’esercizio di attività d’impresa. In particolare, la Corte ritiene che ciò che determina l’attitudine all’esercizio dell’attività economica degli immobili conferiti, non è l’uso che dei beni viene fatto al tempo dell’atto negoziale sottoposto a registrazione, bensì la potenziale utilizzabilità di tali beni per l’esercizio dell’attività produttiva da parte del cessionario, unitamente a quelli già nella titolarità del medesimo.

L’ordinanza in commento è resa dalla Suprema Corte nel caso di un immobile acquistato dalla contribuente (destinato ad albergo) e conferito, insieme ad un appartamento adibito a foresteria, al capitale di una società di nuova costituzione esercente attività alberghiera. Tale operazione era stata riqualificata dall’Amministrazione finanziaria – con le conseguenti ricadute in termini di maggiore imposta – secondo la quale dietro il conferimento di azienda si celava in realtà il conferimento di un “semplice” compendio immobiliare, in ragione del fatto che – al tempo del conferimento– la contribuente conferente non svolgeva alcuna attività d’impresa. Per l’erario, di conseguenza, la socia avrebbe dovuto pagare l’imposta di registro non in misura fissa – come per i conferimenti di azienda – bensì in misura proporzionale.

Dunque, sconfessando la riqualificazione operata ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, il Collegio evidenzia come ai fini della decisione sia determinante l’esatta nozione di azienda riferibile al caso in parola. Pertanto, nell’accogliere il ricorso della contribuente, la Suprema Corte ritiene che i due immobili conferiti costituiscono senz’altro un compendio aziendale; invero, l’attitudine all’esercizio dell’attività economica di tali immobili è insita – sottolinea la Corte – nella circostanza che l’immobile destinato ad attività alberghiera era stato acquistato dalla conferente da una società che, a sua volta, svolgeva attività ricettiva.

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