Con l’ordinanza n. 29535 del 22 ottobre 2021, la Cassazione ha ribadito che il contribuente può contestare l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria attraverso l’applicazione degli studi di settore, giustificando lo scostamento reddituale in ragione delle caratteristiche socio economiche del comune ove opera l’impresa.
In particolare, con l’ordinanza in commento la Suprema Corte respinge un ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate mediante il quale l’Amministrazione finanziaria eccepiva che ai fini della fondatezza dell’accertamento è sufficiente il disallineamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore, laddove il contribuente abbia omesso di partecipare al contradditorio regolarmente istaurato dall’ufficio.
Senonché, la Cassazione ha ritenuto la tesi dell’Amministrazione destituita di fondamento posto che l’esito del contradditorio endoprocedimentale, la cui istaurazione è obbligatoria nel caso di accertamento tributario emesso mediante l’applicazione degli studi di settore, non condiziona l’impugnabilità dell’atto impositivo da parte del contribuente. Pertanto, il destinatario dell’avviso di accertamento, anche se non ha risposto all’invito al contradditorio in sede amministrativa, può contestare l’esistenza del maggior reddito accertato sulla base di circostanze di fatto, quali, ad esempio, le caratteristiche socio economiche del comune ove opera l’impresa.
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