Con l’Ordinanza n. 10354 del 31 marzo 2022 la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito al difetto di legittimazione passiva del liquidatore della società estinta per i debiti sociali.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non posso agire nei confronti del liquidatore per i debiti sociali rimasti insoddisfatti. Ed infatti, precisa la Cassazione, che ai sensi dell’art. 2495, comma 2, i creditori sociali dopo l’estinzione della società possono far valere i loro crediti nei confronti del liquidatore esclusivamente nel caso in cui “il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
A tal proposito, dal punto di vista strettamente processuale, la Cassazione ha altresì specificato che, poiché l'estinzione della società determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore, è improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese. Senonché, è opportuno precisare che la circostanza che la domanda giudiziale del liquidatore della società sia astrattamente inammissibile non può in ogni caso pregiudicare la posizione dell'ex liquidatore nei confronti del quale l’Amministrazione finanziaria abbia illegittimamente emesso un atto impositivo al fine di recuperare i debiti erariali della società estinta. Ed infatti, con la precedente sentenza del 19 novembre 2019, n. 2969, la Suprema Corte ha già statuito che “Occorre, peraltro, osservare che, in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il ricorso introduttivo doveva ritenersi ammissibile esclusivamente ai fini della rilevabilità "ex officio" della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto diverso dall'ente ormai non più esistente, che non poteva qualificarsi neppure come successore dell'ente”.
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