D.L. 30 marzo 2023 n. 34 – proroga termini definizione liti pendenti

È stato pubblicato in data 30 marzo 2023 il decreto-legge n. 34 c.d. decreto “bollette”, il cui testo contiene fra le altre altresì misure di carattere fiscale...

È stato pubblicato in data 30 marzo 2023 il decreto-legge n. 34 c.d. decreto “bollette”, il cui testo contiene fra le altre altresì misure di carattere fiscale e prevede, in particolare, una proroga al 30 settembre 2023 dei termini per aderire alla definizione delle liti pendenti nonché per la conciliazione giudiziale agevolata e la rinuncia agevolata in Cassazione.

Pertanto, per tutte le controversie pendenti al 1°gennaio 2023, il contribuente potrà presentare domanda di definizione agevolata entro il 30 settembre 2023. Slitta altresì il termine di pagamento degli importi dovuti o della prima rata che dovrà essere versata entro il 30 settembre 2023. Da ciò deriva, la posticipazione dei seguenti termini:

- le rate successive alla prima (al massimo venti) andranno pagate il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023 e le successive il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Laddove il contribuente dichiari in giudizio di volersi avvalere della definizione, il processo resterà sospeso sino al 10 ottobre 2023 ed entro tale data occorrerà depositare in giudizio la domanda di definizione delle liti e il modello F24 attestante il versamento delle somme dovute o della prima rata al fine di domandare l’estinzione del giudizio.

L’Amministrazione finanziaria e gli Enti locali potranno notificare il diniego di definizione non più entro il 31 luglio 2024 bensì entro il 30 settembre 2024.

È stato inoltre prorogato il termine di sospensione per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 (e non più al 31 luglio 2023 come precedentemente previsto dalla Legge di Bilancio).Infine, è stato prorogato al 30 settembre 2023 altresì il termine per il perfezionamento della rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione nonché per la conciliazione giudiziale agevolata con riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo.

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