Con la sentenza n. 14/2/22, pronunciata lo scorso 11 gennaio, la CTP di Vicenza, confermando il proprio orientamento in tema di controversie riguardanti il recupero dei crediti di imposta R&S di cui all’art. 3 d.l. 145/2013, ha ribadito che l’Agenzia delle Entrate non può fondare le proprie contestazione sulla mera “lettura” dei documenti ma è tenuta, necessariamente, a rivolgersi al Mi.S.E. affinché questo possa svolgere l’approfondita analisi tecnica per cui l’Agenzia delle Entrate è incompetente.
La posizione assunta dai giudici della CTP di Vicenza appare pienamente in linea con alcune recenti pronunce di merito sul punto. In particolare, i giudici vicentini hanno espressamente affermato di non avere “motivo di discostarsi dalle puntuali argomentazioni” svolte nella precedente sentenza n. 365/3/2021 del 9 luglio 2021 resa dalla medesima CTP di Vicenza, in cui si era correttamente affermato che laddove l’Agenzia delle Entrate operi una valutazione tecnica e, “pure riconoscendo l’esistenza e l’effettività delle spese sostenute e dei correlati progetti di sviluppo””, sulla base di tale valutazione, disconosca in toto il credito R&S fruito, “sussiste … l'eccesso di potere da parte dell'Ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell'Azienda” (conforme, anche, CTP di Ancona, sentenza n. 392/2/2021 dell’11 agosto 2021).
Nella sentenza in commento, peraltro, i giudici della CTP di Vicenza hanno altresì, correttamente, dato rilevanza all’aspetto probatorio. Da un lato, i giudici hanno infatti affermato che al fine di dimostrare la non ammissibilità al credito r&s delle spese sostenute da un contribuente l’Agenzia delle Entrate è tenuta a svolgere “un’approfondita analisi tecnica”, non potendosi considerare adeguatamente provata una contestazione fondata “su una lettura parziale delle relazioni e dei documenti”. Dall’altro, gli stessi hanno ritenuto idonea a provare l’ammissibilità al credito R&S dei costi sostenuti dal contribuente – e, ex se, a depotenziare “gli elementi addotti dall’Ufficio” - la perizia da quest’ultimo prodotta in giudizio.
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