Con l’ordinanza n. 23384/21depositata il 24 agosto 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato chela disciplina antielusiva, prevista per le società di comodo che non superano il test di operatività di cui all’art. 30 della legge 724/1994, non trova applicazione nel caso in cui il mancato conseguimento dei ricavi sia stato determinato dal susseguirsi di eventi sfortunati e dall’incapacità dell’imprenditore a raggiungere i risultati voluti.
In particolare, secondo la Cassazione, le oggettive situazioni che rendono impossibili il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze, dei proventi e del reddito nella misura predeterminata dalla disciplina in esame, la cui esistenza, se dimostrata, esclude, ai sensi del comma 4-bis del citato art. 30, l’applicazione della disciplina antielusiva, non devono necessariamente essere situazioni straordinarie o eccezionali. Ne consegue che il susseguirsi di eventi sfortunati e l’incapacità dell’imprenditore integrano la scriminante prevista dal comma 4-bis del citato art. 30, posto che la prima evoca un fattore causale non riconducibile al contribuente, mentre la seconda non si riferisce alla mancata volontà dell’imprenditore di svolgere l’attività d’impresa quanto all’incapacità dello stesso al raggiungimento di determinati risultati.
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