Corte di Cassazione nella sentenza n. 19212/2021

Antieconomicità dell'operazione - Irrilevanza ai fini dell'esercizio della detrazione IVA

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La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 19212/2021, ha ribadito il principio secondo cui non è consentito all’Amministrazione Finanziaria negare il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al soggetto passivo sull’assunto che il prezzo per l’acquisto di beni o servizi sarebbe antieconomico o superiore rispetto a quello da considerare normale, salvo solo il caso in cui l’antieconomicità dell’operazione rilevi come indizio della non veridicità dell'operazione, oppure della non verità del prezzo o, ancora, di mancanza di inerenza e, cioè, di destinazione del bene o del servizio acquistati per scopi diversi dal compimento di operazioni attive soggette ad IVA. 

Tale pronuncia si pone in continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria secondo cui In materia di I.V.A., ai fini della valutazione dell'inerenza, il giudizio di congruità ha una diversa incidenza, di per sé non idonea ad escludere il diritto a detrazione, salvo che l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione sia «tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad I.V.A.» (Corte di Giustizia, 20 gennaio 2005, C-412/03, Hotel Scandic Gasaback). 

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