- Risposta ad interpello n. 149 del 4 marzo 2021
- Art. 2, comma 3, lett. b), d.P.R. 633/1972
- Art. 40, d.P.R. 131/1986
- IVA / Imposta sul valore aggiunto
- Imposta di registro
- Azienda
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 149/2021 ha escluso che la cessione di beni patrimoniali tra loro non funzionalmente organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa, quali titoli obbligazionari, finanziamenti, derivati e partecipazioni, dia luogo ad una cessione d’azienda o di ramo d’azienda esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. Secondo l’Agenzia è necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo d'azienda nella organizzazione, nei beni e nel loro fine per l'esercizio dell'impresa, nel senso di verificare la sussistenza di una coesione unitaria dei suddetti elementi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, contraddistinti dall'essere destinati all'esercizio dell'impresa. Il trasferimento di asset, laddove questi non costituiscano un insieme organicamente finalizzato ed autonomamente idoneo all’esercizio dell’attività d’impresa, non configura ai fini IVA cessione d’azienda o di ramo d’azienda, bensì cessioni di singoli beni. Tale prassi conferma la necessità di eseguire una valutazione caso per caso in funzione delle peculiarità dei beni trasferiti e dell’attività esercitata per stabilire se sussiste un nesso di funzionalità tale da poter configurare un trasferimento d’azienda.