Cassazione, ordinanza del 3 febbraio 2022, n. 3380

Con l’ordinanza n. 3380 del 3 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha meglio chiarito gli elementi idonei...

Con l’ordinanza n. 3380 del 3 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha meglio chiarito gli elementi idonei a qualificare una società residente in uno Stato membro dell’UE come beneficiaria effettiva ai fini dell’applicabilità dell’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26-quater del d.P.R. 600/1973, confermando e ampliando i principi di recente sanciti tanto dalla giurisprudenza della CGUE (con le cc.dd. “Sentenze Danesi”) quanto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 14756/2020).

In particolare, l’ordinanza resa dalla Suprema Corte, ha avuto ad oggetto il trattamento da riservare ad una complessa operazione di ristrutturazione del debito operata mediante un finanziamento infragruppo nell’ambito della quale la società residente in Italia “si serviva di una propria controllata al 99%, la Alfa International S.A., di diritto lussemburghese, che procedeva all'emissione del prestito obbligazionario diretto agli investitori americani, girando così le somme raccolte” alla controllante italiana, cui seguiva l’emissione da parte di quest’ultima di un “prestito obbligazionario …, riservato alla propria controllata lussemburghese, con contestuale restituzione a lei del prestito ricevuto nel dicembre precedente tramite compensazione dei rispettivi debiti, secondo esplicita previsione contrattuale”. A dire dell’Amministrazione finanziaria, tale complessa operazione si sostanzierebbe in una “sorta di prefinanziamento ponte funzionale alla possibilità per la società italiana di emettere prestiti obbligazionari e generare l'operazione "a specchio"” in cui l’effettivo “beneficiario del finanziamento” sarebbe stata “la società italiana” e gli effettivi “sottoscrittori del prestito obbligazionario” sarebbero stati “i soli investitori statunitensi, percettori finali degli interessi e dei ratei di restituzione del capitale, mentre la società del Granducato” si sarebbe limitata “ad un ruolo di veicolo, sostanzialmente neutro”. Sulla base di tali presupposti, l’Amministrazione finanziaria aveva quindi contestato alla società residente di aver corrisposto agli investitori americani gli interessi sul prestito obbligazionario, senza avervi applicato alcuna trattenuta alla fonte, utilizzando come mero veicolo la controllata lussemburghese, cui avrebbe solo formalmente versato le somme per gli interessi maturati in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 26-quater del d.P.R. n. 600/1973.

Discostandosi dalla pronuncia resa dai giudici della CTP di Milano, che avevano condiviso l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ha invece validato l’operazione della contribuente, ritenendo la controllata lussemburghese “beneficiario effettivo” delle somme corrispostegli a titolo di interesse dalla società italiana e, conseguentemente, applicabile l’esenzione da ritenuta ai sensi dell’art. 26-quater del d.P.R. n. 600/1973.

A fondamento della propria decisione, gli ermellini, richiamando i recenti arresti giurisprudenziali euro-unitari e nazionali e, quindi, il principio secondo cui è “beneficiario effettivo” il soggetto che “non risulti costruzione di mero artificio”, hanno posto un’analisi fattuale dei parametri idonei a dimostrare il ruolo, diverso da quello di mera società “conduit”, rivestito dalla controllata lussemburghese nell’ambito dell’operazione, ponendo particolare attenzione al fatto che tale società avesse, non solo, una struttura operativa reale e coerente con l’oggetto sociale, ma, anche, la circostanza che a suo carico non sussistesse un obbligo di ritrasferimento degli interessi ricevuti.

E’ interessante evidenziare che, su tale ultimo aspetto, la Suprema Corte, condivisibilmente discostandosi dalla sentenza n. 14756/2020 ed ampliando quindi la definizione di “beneficiario effettivo” in essa elaborata, non ha attribuito alcuna rilevanza alla circostanza che la società lussemburghese non avesse applicato alcun mark-up e, quindi, non avesse ritratto un utile – men che meno “congruo” – per l’attività di ribaltamento svolta nell’ambito dell’operazione infragruppo.

# beneficiario effettivo # interessi # esenzione ritenuta

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