Cassazione, ordinanza 12813/2021

Con l’ordinanza n. 12813/2021 la Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di agevolazione prima casa enunciando il seguente

- Cassazione, ordinanza 12813/2021

- Contenzioso tributario

- Agevolazione prima casa

- Decadenza

- Trascrizione

Con l’ordinanza n. 12813/2021 la Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di agevolazione prima casa enunciando il seguente principio di diritto “Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte Prima, art. 1, comma 2, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Ebbene, secondo la Corte, ai fini dell’agevolazione non rileva la trascrizione posto che, per un verso, l’art. 1350 cc richiede la sola forma scritta affinché la vendita sia valida, mentre, per altro, la registrazione della scrittura privata conferisce certezza alla data dell’acquisto. Inoltre, dal testo del d.P.R. 131/1986 si evince che la decadenza è impedita dal semplice acquisto dell’immobile senza che sia necessaria l’ulteriore formalità della trascrizione. Pertanto non decade dall’agevolazione il contribuente che entro un anno dal trasferimento dell’immobile su cui abbia precedentemente goduto del beneficio abbia acquistato un secondo immobile con una scrittura privata registrata e non trascritta nei registri immobiliari.

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