C.G.T di I grado di Trieste nella sentenza 11 aprile 2023 n. 81/1/23

Con la sentenza 11 aprile 2023 n. 81/1/23 la C.G.T di I grado di Trieste si è pronunciata in tema di superbonus di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020, affermando che simulare la costituzione di un condominio in modo da poter accedere all’agevolazione...

Con la sentenza 11 aprile 2023 n. 81/1/23 la C.G.T di I grado di Trieste si è pronunciata in tema di superbonus di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020, affermando che simulare la costituzione di un condominio in modo da poter accedere all’agevolazione configura abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 212/2000. Si tratta di una pronuncia di sicuro interesse, resa a fronte di uno dei primi giudizi instaurati dai contribuenti avverso l’annullamento della comunicazione di opzione disposta dagli Uffici nell’esercizio dei propri poteri e doveri di controllo preventivo ex art. 122-bis del DL 34/2020.

Anzitutto, la C.G.T. ha affermato la propria giurisdizione poiché, sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992, atteso che “la possibilità di cessione del credito - impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria - si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale”.

La fattispecie oggetto del giudizio riguardava un’operazione realizzata mediante cui una società, pur essendo l’effettivo acquirente e proprietario dell'immobile, intestando poi seppur solo fittiziamente la proprietà ad altri soggetti con il solo fine di costituire “un formale ma fasullo condominio e quindi, in ultima analisi, costituire un escamotage per aggirare il divieto, previsto dalla legge agevolativa, di riconoscere il beneficio all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell'immobile e sua successiva ristrutturazione”.

Ad avviso dei giudici di merito da una siffatta tipologia di riorganizzazione “risulta inequivocabilmente che l'impresa acquirente ed appaltatrice dei lavori, con le varie cessioni e compravendite ha avuto il solo scopo di simulare la costituzione di un condominio in modo da poter accedere non solo al "superbonus 110%" ma, utilizzando la modalità di cessione del credito, realizzare la completa ristrutturazione di un immobile, acquistato in stato fatiscente ed inagibile, a totale spese dello Stato”.

Alla luce di ciò, secondo i giudici della C.G.T. hanno ritenuto fosse riscontrabile nella fattispecie un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto, atteso che secondo il tenore letterale dell’art. 10-bis della legge 212/2000, “l'abuso del diritto è configurabile ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell'ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse” e che “proprio per evitare aggiramenti della normativa agevolativa il legislatore con la modifica dell'art. 122-bis del DL 34/2020 (in vigore dal 1.1.2022) ha autorizzato l'Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli preventivi sulla cessione dei crediti fiscali sulla base dei dati risultanti dalle banche dati della Amministrazione”.

La posizione della giurisprudenza di merito appare condivisibile per la specifica fattispecie oggetto di giudizio, ma deve rammentarsi che la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare del 22 dicembre 2020 n. 30 aveva chiarito che, ad esempio, operazioni prodromiche all’integrazione dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione non costituiscano di per sé abuso del diritto. Pertanto, fermi i chiarimenti ora espressi, le valutazioni sull’abusività di siffatte operazioni dovranno essere necessariamente operate caso per caso.

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