L’art. 17, comma 1, lett. g), della legge delega fiscale approvata dal Cdm lo scorso 16 marzo 2023 stabilisce, in discontinuità rispetto alle Sezioni Unite (sentenza 8500/2021), che verrà prevista la decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore per i componenti a efficacia pluriennale e la perdita di esercizio per evitare un’eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili.
In altri termini, quindi, per stabilire il termine di decadenza dell’accertamento quando si tratta di componenti di reddito ad efficacia pluriennale e perdite conta il periodo d'imposta in cui si è verificato per la prima volta il fatto generatore del reddito o la perdita stessa.
Diversamente, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità la decadenza deve essere sempre valutata con riferimento al periodo di imposta in cui assume rilevanza il singolo rateo di suddivisione di tale componente pluriennale anche laddove la contestazione abbia ad oggetto il suo fatto generatore ovvero il relativo presupposto in diritto. Prendendo le mosse da tale posizione interpretativa, altre sentenze delle Corte di Cassazione avevano ritenuto legittimo “allungare” il termine di decadenza (Cassazione, sentenza 30 giugno 2021 n. 18370 e sentenza 21 giugno 2022 n. 19901).
Sennonché, la posizione assunta dalla Suprema Corte era risultata sin da subito foriera di non poche criticità per i contribuenti che, secondo tale interpretazione, vedevano prorogare sine die il termine del potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con buona pace della certezza del diritto.
Deve, perciò, salutarsi con favore il criterio contenuto nella bozza di legge di delega fiscale.
#delegafiscale #termini #oneripluriennali