Con la risposta a interpello n. 6 del 17 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato dei quesiti relativi al trattamento fiscale di redditi da lavoro dipendente e di redditi d’impresa, nel contesto della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Lussemburgo.
Anzitutto, L’Agenzia ha chiarito che i redditi da lavoro dipendente, percepiti da un contribuente fiscalmente residente in Lussemburgo e derivanti da attività svolta esclusivamente in tale Paese, sono imponibili soltanto in Lussemburgo, ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. In tali casi, non è prevista alcuna tassazione in Italia, in quanto l’attività lavorativa non è prestata sul territorio italiano.
Per quanto riguarda gli utili generati dalla società italiana, fiscalmente residente e operante esclusivamente in Italia, sono imponibili solo in Italia, secondo l’articolo 7 della Convenzione e le disposizioni del TUIR, in quanto l’assenza di una stabile organizzazione in Lussemburgo esclude ogni tassazione in tale Paese.
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