Con la risposta a interpello n. 3 del 13 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 in relazione all’iscrizione di un’ipoteca giudiziale basata su un accordo di mediazione.
L’Agenzia ha stabilito che:
- Le agevolazioni fiscali, che comprendono l’esenzione da imposte di bollo, tasse, spese e diritti, si applicano esclusivamente agli atti e documenti relativi al procedimento di mediazione.
- L’iscrizione di ipoteca giudiziale, essendo legata alla fase esecutiva successiva alla conclusione del procedimento di mediazione, non rientra nell’ambito agevolativo.
- Le imposte ipotecaria e catastale relative all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale devono essere applicate secondo le regole ordinarie.
L’Agenzia ha inoltre ribadito che il regime agevolativo non può essere esteso oltre i limiti esplicitamente previsti dalla normativa e si applica solo agli atti direttamente connessi al procedimento di mediazione.
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