Con l’ordinanza n. 1744/2023, depositata il 7 luglio 2023, il TAR Milano ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la risoluzione di una serie di questioni pregiudiziali relative alla compatibilità della normativa nazionale sui cd. “extraprofitti” delle società energetiche con l’assetto regolatorio europeo.
Come noto, con l’art. 15-bis del d.l. n. 4 del 27 giugno 2022 (c.d. “decreto Sostegni-ter”), convertito con modificazioni con la legge n. 25 del 28 marzo 2022, è stato istituito un meccanismo compensativo a due vie sul prezzo dell’energia che può comportare un prelievo operato dal GSE a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili laddove questi pratichino prezzi superiore al prezzo equo predeterminato ex lege. Nel caso in cui il prezzo di mercato, come definito dal provvedimento di legge, superi il prezzo massimo stabilito per legge, il GSE provvede a fare propria la differenza mediante conguaglio rispetto a somme da esso dovute a qualsiasi titolo, ovvero richiedendone il pagamento al produttore.
ARERA ha dato attuazione al descritto art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 con la delibera n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell’Articolo 15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n.4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
Sennonché, i provvedimenti attuativi di tale meccanismo adottati da ARERA sono stati impugnati da associazioni di categoria e da produttori di energia elettrica dinanzi alla giustizia amministrativa.
Dopo una prima pronuncia del TAR di Milano favorevole ai produttori da parte (sentenza del TAR di Milano n. 2675/2022, 2676/2022 e 2677/2022 tutte del 7 dicembre 2022), il Consiglio di Stato ha tuttavia ripristinato, in via cautelare, l’operatività dei provvedimenti annullati fino alla definizione nel merito di tali giudizi.
Nelle more, con l’ordinanza in commento, il TAR, rilevato che “l’art. 15 bis, al pari del Regolamento n. 2022/1854/UE, è stato emanato con la finalità di limitare, su base temporanea, i ricavi straordinari di mercato dei produttori di energia che hanno costi indipendenti dall’andamento dei prezzi del gas naturale, non utilizzandolo per la produzione, applicando un tetto a tali ricavi eccezionali, e distribuendo i relativi importi ai clienti finali”, ha ritenuto dubbio “che le concrete modalità seguite dal legislatore italiano per individuare il tetto siano conformi ai limiti fissati dallo stesso Regolamento n. 2022/1854/UE, ed alla normativa comunitaria in materia di energia, sia con riferimento alla sua entità, che all’ambito dei soggetti a cui si applica”. In particolare, per ciò che riguarda il tetto dei ricavi di mercato, il Collegio “dubita” esso “sia proporzionato e ragionevole, non essendo in particolare garantito ai produttori di mantenere il 10% dei ricavi al di sopra dello stesso, come invece richiesto dal considerando 39 del Regolamento n. 2022/1854/UE”. Inoltre, il TAR di Milano ha rilevato come “la misura italiana sembra anche inidonea a tutelare gli investimenti effettuati nel settore delle energie rinnovabili, e soprattutto, la capacità di effettuarne in futuro, con la finalità di espandere il ricorso a tali fonti, e non solo a mantenere i livelli attuali, come invece espressamente richiesto dalla normativa comunitaria in materia”, oltreché non possa essere ritenuto opportuno l’applicazione di tale disposizione ad una singola categoria di soggetti e, segnatamente, ai “produttori di energia che utilizzano fonti rinnovabili”.
#extraprofitti #meccanismoaduevie #TAR