La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 14/2024, dando seguito a un recente orientamento che si sta consolidando tra i giudici di merito, ha ritenuto illegittima la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui il contribuente pur in possesso dei requisiti per usufruire del regime impatriati non potrebbe esercitare l’opzione per il regime presentando una Dichiarazione dei redditi c.d. integrativa favore “oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria”.
In particolare, i giudici di merito hanno dapprima correttamente rilevato come la normativa di riferimento non fa nessuna menzione in merito alla tempestività della presentazione della dichiarazione, tant'è che l'unica ipotesi di decadenza prevista dalla legge e dal D.M. è la mancata residenza in Italia per almeno due periodi d'imposta. Pertanto, in assenza di un'ipotesi decadenziale relativa alla tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi è evidente come tale dichiarazione debba essere ricompresa nelle dichiarazioni di scienza e non di volontà, in quanto il legislatore non ha previsto una modalità specifica di indicazione dell'applicazione del regime ex art. 16 D.lgs. n. 147 del 2015.
Ne consegue che in assenza di ipotesi decadenziale specifica è necessario far riferimento all' art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui il contribuente può richiedere il rimborso dei versamenti diretti entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa.
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