L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto abusiva una scissione seguita da una trasformazione agevolata laddove non si verifichi alcun fenomeno di sostanziale estromissione dal regime d'impresa degli immobili.
Ciò accade, a dire dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi prospettata dal contribuente atteso che gli immobili, a seguito della complessa operazione di riorganizzazione, rimangono strumentali all'attività d'impresa a cui sono destinati e continuano a far parte della medesima azienda da cui sono già utilizzati.
Pertanto, il vantaggio fiscale realizzato dai contribuenti mediante l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dell’estromissione degli immobili nell’ambito della trasformazione agevolata appare indebito.
La posizione dell’Agenzia si pone in linea con la precedente risposta ad interpello n. 99 del 2017, confermando la linea interpretativa secondo cui la non strumentalità degli immobili oggetto di estromissione deve essere verificata sotto il profilo sostanziale.
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