La Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica di un atto a mezzo PEC possa dirsi perfezionata in caso di casella piena del destinatario.
Sul punto esistono due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità: il primo secondo cui nel caso di mancata ricevuta di avvenuta consegna per causa imputabile al destinatario, come per essere la casella satura, la notificazione si ha per perfezionata, con la conseguenza che il notificante può procedere all'utilizzazione dell'atto come se fosse stato notificato; il secondo per cui, in caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico.
Ebbene, la Suprema Corte, preso atto di tali orientamenti contrastanti ha pertanto ritenuto la suddetta questione di massima di particolare importanza e pertanto, trasmesso gli atti al Primo Presidente affinché sottoponga la questione alle Sezioni Unite.
#notifica #perfezionata #pec