Con l’ordinanza n. 29574 del 25 ottobre 2023, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con riferimento all’ambito di applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.
Ebbene, nel caso di specie, posto che l’atto impugnato era rappresentato da un avviso di liquidazione per imposta di registro in relazione alla tassazione di un decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate opponeva il diniego di definizione agevolata in quanto, secondo la tesi erariale, tale atto non sarebbe incluso nell’ambito di applicazione della definizione.
Tuttavia, la Suprema Corte, accogliendo le difese del contribuente, ha affermato nuovamente che in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte è suscettibile di essere definito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 laddove l’atto impugnato sia espressione di una pretesa impositiva.
In particolare, ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo, e dunque dell’applicazione della definizione ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, la Suprema Corte ha ribadito che non rileva la sua qualificazione formale ma la sua effettiva funzione. Pertanto, gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro possono essere qualificati quali atti impostivi laddove, per un verso, siano destinati ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale, mentre per altro, la contestazione del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria.
Conseguentemente, la Cassazione, accogliendo il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
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