Con l’ordinanza n. 32009 del 17 novembre 2023, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con riferimento all’ammissibilità e utilizzabilità nel processo tributario delle dichiarazioni rilasciate dai terzi.
In particolare, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la sentenza di secondo grado in quanto secondo la tesi erariale i giudici di appello avevano provveduto all’annullamento dell’atto impugnato sulla base di osservazioni e testimonianze scritte di terzi redatte successivamente alla verifica fiscale condotta da parte della Guardia di Finanza.
Ebbene, la Suprema Corte con la pronuncia in commento, respingendo il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria ha ribadito che le dichiarazioni rese da terzi sono ammissibili e utilizzabili nel processo tributario ed hanno valore di elemento indiziario. Inoltre, la Cassazione ha affermato nuovamente che tali elementi indiziari devono risultare gravi precisi e concordanti.
Tanto premesso, la Cassazione ha riscontrato che i giudici di appello non hanno attribuito alle dichiarazioni rese dai clienti della società ricorrente valenza di prova piena come contestato dall’Agenzia delle Entrate ma al contrario, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di gravità precisione e concordanza, hanno correttamente ritenuto tali dichiarazioni meri elementi indiziari suscettibili di formare insieme ad altri elementi il convincimento del giudice.
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