Con la risposta a interpello n. 904-91/2023 la DRE Lombardia ha ritenuto soggetti ad Iva i corrispettivi ricevuti come controvalore della rinuncia al contenzioso in sede di transazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che i corrispettivi ricevuti “a saldo e stralcio” del credito in sede di transazione dalla curatela fallimentare, quale controvalore della rinuncia al contenzioso per il risarcimento dei danni verso gli amministratori della società debitrice, rientrano nell’ambito di applicazione IVA, integrando il presupposto oggettivo dell’art. 3, comma 1 del DPR n. 633/1972.
Il corrispettivo percepito a fronte della rinuncia dimostrerebbe, infatti, l’esistenza di uno scambio di prestazioni (sinallagma contrattuale), stante il nesso tra l’obbligo di “non fare” (non agire) e il pagamento da parte degli amministratori. Pertanto, tali somme rappresenterebbero il corrispettivo di una prestazione di servizi, assoggettabile ad IVA.
Nell’interpello in commento, dunque, l’Agenzia delle Entrate conferma il proprio consolidato orientamento secondo cui sarebbe assoggettabile ad IVA il corrispettivo ricevuto a fronte dell’accordo transattivo, essendo irrilevante l’eventuale effetto “novativo” della transazione.
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