Nel DDL Legge di Bilancio è prevista l’estensione del regime PEX anche per le plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate da società e enti commerciali residenti in uno Stato UE o SEE.
Nel dettaglio, la nuova disciplina prevede che “le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate”, specificando che al fine di beneficiare di tale disciplina la cessione deve riguardare “partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 87” del TUIR e deve essere effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all’UE o al SEE che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.
La modifica normativa che, salvo modifiche, sarà introdotta si pone in linea con l’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione (sentenze nn. 27267/2023 e 21261/2023), secondo cui le plusvalenze realizzate da una società non residente a fronte della cessione di una partecipazione in una società italiana, in virtù della libertà di stabilimento e del divieto delle restrizioni ai movimenti dei capitali (artt. 49 e 63 del TFUE), beneficiano del regime PEX ove ricorrano i requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR ed a prescindere dalla presenza di una stabile organizzazione nel nostro Paese.
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