Con la sentenza n. 27646 del 29 settembre 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che La società madre residente in uno Stato membro dell’UE, priva di stabile organizzazione in Italia, ha diritto a beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta d’imposta sui dividendi distribuiti dalla società figlia italiana anche laddove acquisisca la certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato estero circa la sussistenza dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c), del comma 1, dell’art. 27-bis, del d.P.R. n. 600/1973, richiesta dal comma 2 della medesima disposizione, in data successiva alla data del pagamento degli utili, a condizione che tale certificazione sia idonea a dimostrare la sussistenza del requisito richiesto ex lege al momento di tale pagamento.
In particolare, ad avviso della Suprema Corte “la tardiva trasmissione, tra la documentazione inoltrata dalla società madre alla società figlia italiana, del certificato dell'Autorità fiscale olandese, non pregiudica il diritto della società madre all'esenzione dall'applicazione delle ritenute sui dividendi di fonte italiana ove ne sussistano i presupposti di cui all'art. 2 della Direttiva Madre-Figlia”. Ciò in quanto il terzo comma dell’art. 27-bis del d.P.R. 600/1973 che richiede l’acquisizione della documentazione di cui al precedente comma 2 “entro la data del pagamento degli utili”, non fissa un termine dal cui mancato rispetto consegua la decadenza dal diritto a beneficiare dell’esonero da ritenuta bensì stabilisce “un termine posto nell'interesse della società figlia al fine di valutare se possa darsi seguito alla richiesta, proveniente dalla società madre, di usufruire del regime di esenzione previsto dalla citata norma”, atteso che è il sostituto di imposta ad essere responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana.
La posizione assunta dai giudici di legittimità appare senz’altro condivisibile, salvaguardando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, e si innesta in un panorama interpretativo sino ad oggi caratterizzato da incertezze.
E’ al riguardo importante sottolineare come tale interpretazione possa essere fatta valere, oltreché nei giudizi relativi all’esonero da ritenuta per distribuzioni di dividendi tra società residenti in due diversi Stati membri dell’UE previsto dalla c.d. Direttiva Madre-Figlia, anche per quelli relativi all’applicazione della ritenute ridotte previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni nonché per quelli all’esonero da ritenuta per i pagamenti di interessi e canoni tra società residenti in due diversi Stati membri dell’UE previsto dalla c.d. Direttiva Interessi-Royalties.
#dividendi #madrefiglia #esonero