Con l’ordinanza n. 28524 del 12 ottobre 2023, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi con riferimento agli effetti del perfezionamento della defezione agevolata delle liti tributarie prevista dalla L. 197/2022
Ebbene, nel caso di specie, il contribuente dopo aver presentato una istanza per la sospensione del giudizio mediante la quale dichiarava di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata, depositava entro la data del 10 ottobre la domanda di definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022 e la ricevuta di pagamento della prima rata.
Pertanto, con l’ordinanza in commento la Cassazione ha svolto una ampia disamina delle disposizioni della L. 197/2022 relative alla definizione delle controversie tributarie.
In particolare, l’art. 1, comma 194, della Legge stabilisce chiaramente che “la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda … e con il pagamento degli importi dovuti … entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale…nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Inoltri i successivi commi 197 e 198 stabiliscono rispettivamente che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino ai 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” che “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Infine, con riferimento all’eventuale diniego di definizione i commi 200 e 201della Legge sanciscono che “l'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” e che “per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione”.
Tanto premesso, la Suprema Corte, rilevato che nel caso di specie, per un verso, il contribuente ha adempiuto l'onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l'avvenuto versamento della prima o dell'unica rata, e, per altro non è stato adottato il diniego della definizione agevolata, ha dichiarato l’estinzione della causa e che le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
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