Con la circolare n. 19 del 6 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, pur restando ferma la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione il valore del legato di genere, come quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Come noto, il legato di cose generiche ha ad oggetto non un bene o un diritto specificamente determinati, ma una cosa presa in considerazione per la sua appartenenza ad un genus ed individuabile solo successivamente, mentre il legato di specie ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore.
L’Agenzia delle Entrate, dopo un breve excursus sui più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di legato, ne ha analizzato il trattamento fiscale, concludendo che “considerato che le modalità di tassazione del legato di genere nei termini sopra richiamati possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato «al netto dei legati», si ritiene coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi”.
L’Amministrazione finanziaria, dunque, con la Circolare in commento ha aderito all’orientamento più recente della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui a fini fiscali, il legato di genere, ancorché distinto dalle passività deducibili, deve essere escluso dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie, al pari delle altre tipologie di legato (ordinanza 3 novembre 2020, n. 24421).
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