Nella Circolare n. 29 del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’istituto del coacervo non è più applicabile ai fini dell’imposta di successione.
In particolare, dopo aver ripercorso la normativa e la prassi di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, richiamando il consolidato orientamento secondo cui “il coacervo “successorio” è un istituto “implicitamente abrogato” per incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote 8 proporzionali introdotto dall’articolo 69 della legge n. 342 del 2000, che ha sostituito il sistema delle aliquote progressive per scaglioni, per cui tale istituto non può più essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie”, nonché, con riferimento al coacervo “donativo”, “l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale tale istituto continua ad operare in considerazione della vigente formulazione dell’articolo 57, comma 1, del TUS, ma il cumulo non può ricomprendere le donazioni poste in essere nel periodo in cui l’imposta non era normativamente prevista”.
Prendendo atto di entrambi gli orientamenti, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che “ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie”, mentre “ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogato”.
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