La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento consolidato in tema di applicazione dei benefici convenzionali ribadendo che al fine di risolvere i casi di doppia residenza
l’espressione contenuta nell’art. 4 della Convenzione “residente in uno stato contraente” designa ogni persona al quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato ("is liable to tax") pertanto a tal fine è sufficiente la mera soggezione della persona fiscalmente residente al potere impositivo dello Stato, non essendo necessario attestare il prelievo in detto Stato.
In particolare, la Suprema Corte, confermando la sentenza dei giudici di merito, ha ribadito che “è ormai pacifico che la corretta interpretazione delle norme interne o pattizie non richieda l'effettivo assoggettamento nell'altro Paese dell'imposizione fiscale per ottenere il rimborso in Italia, essendo sufficiente l'astratta imponibilità fiscale in quel Paese, in disparte se sia stato o meno esercitato il potere impositivo”.
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