30/5/2022

Risposta ad interpello n. 296 del 25 maggio 2022

Con la Risposta ad interpello n. 296 del 25 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava solidalmente sui chiamati all’eredità fino al momento della eventuale rinuncia ai sensi rinuncia ai sensi dell’art. 28, comma 5 del d.lgs. n. 346/1990.  

Nel caso di specie, l’istante rappresentava una complessa situazione per cui il de cuius, nel testamento, aveva nominato erede universale il fratello e, per il caso di commorienza, altri due soggetti per un 1/2 ciascuno. Poiché il fratello del defunto era premorto al testatore, non essendosi verificata la situazione di commorienza, accettava l’eredità il successore ex lege; al contempo, però, anche i due soggetti individuati nel testamento accettavano l’eredità, ritenendo operante la delazione ivi prevista. Nelle more del giudizio per l’accertamento della qualità di erede, l'avvocato istante, gravato dell'amministrazione dell'ingente patrimonio fino alla definitiva individuazione del soggetto titolare dell’eredità, chiedeva se fosse lui legittimato a presentare la dichiarazione di successione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 346/1990 elenca i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione e indica come presupposto dell'obbligo di presentare la dichiarazione non la qualità di erede accettante l'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità. Di conseguenza, escludendo che alla fattispecie in esame possa applicarsi in via analogica quanto previsto per l’eredità giacente, “l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia ex articolo 28, comma 5, del TUS. Al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore dell'eredità, l'esistenza dei soggetti chiamati all'eredità, alla luce di quanto sopra evidenziato, comporta per gli stessi l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo”. Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sono i soggetti indicati dall'istante, vale a dire il successore ex lege ed i soggetti individuati nel testamento, a dover presentare la dichiarazione di successione ai fini dell'assolvimento dell'imposta di successione.

La tesi dell’Agenzia delle Entrate è coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto dell'imposta di successione va individuato nella chiamata all'eredità e non già nell'accettazione, con la conseguenza che i chiamati all’eredità sono responsabili anche della presentazione della dichiarazione di successione. Tuttavia, come correttamente chiarito, la mera chiamata all’eredità non è sufficiente all’acquisto della qualità di erede, con la conseguenza che l’imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario (Cass. n. 11832/2022).

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