21/12/2021

Principio diritto n. 7 del 23 marzo 2021

• Principio diritto 7 del 23 marzo 2021

• ACE

• Aiuto crescita economica

• Investimenti

• Crediti di imposta

• Perdite fiscali

• Consolidato fiscale

Con il principio di diritto n. 7/2021 l’Agenzia ha affermato che in presenza di crediti di imposta, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, devono essere prioritariamente utilizzati i suddetti crediti, le perdite e, solo successivamente, le eccedenze ACE. Infatti, se, da un lato, la normativa ACE prevede che l’importo del rendimento nozionale sia portato a riduzione del “reddito complessivo netto dichiarato” e, quindi, del reddito già decurtato delle perdite, dall’altro, l’art. 84 TUIR consente di computare le perdite “in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta”. Ad avviso dell’Agenzia, pertanto, i contribuenti, anche nell’ambito del regime del consolidato, dovranno utilizzare le eccedenze ACE, non solo, dopo le perdite pregresse ma, anche, dopo l’assorbimento di eventuali crediti. Tale principio, che trova applicazione anche in assenza di perdite pregresse, pur se – di fatto – favorevole ai contribuenti, non sembra pienamente ancorato al dato letterale dell’art. 84 TUIR che, diversamente da quanto affermato dall’Agenzia, “consente” ma non impone il prioritario utilizzo dei crediti di imposta, né ai principi generali che rimettono tali scelte alla valutazione di convenienza fatta dal contribuente.

Commenti recenti

14/4/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 94 del 2025

Con la Risposta n. 94 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Casse di previdenza possono beneficiare dell’esenzione sui proventi da investimenti...
14/4/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 93 del 2025

Con la Risposta n. 93 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate) possono applicare il regime di esenzione dalla ritenuta...
7/4/2025

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 85 del 1° aprile 2025

on la risposta ad interpello n. 85 del 1° aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applica l’imposta di registro proporzionale al 3% prevista per gli atti...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.