Principio di diritto n. 15 del 2021

Con il principio di diritto n. 15 del 2021, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito alle modalità di determinazione del credito di imposta...

Con il principio di diritto n. 15 del 2021, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito alle modalità di determinazione del credito di imposta estero di cui all’art. 165del TUIR per i soggetti che detassano i redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto di beni immateriali con il regime “Patent Box”, chiarendo che anche per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent box per l'uso indiretto di beni intangibili concessi all'estero (royalties), la quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo nei limiti di cui le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta in Italia deve essere determinata assumendo, quale numeratore del rapporto, il reddito estero “al lordo” dei costi sostenuti perla sua produzione, a prescindere dall’utilizzo del sistema di “track and tracing” adottato in sede di determinazione dell’agevolazione Patent Box ai sensi dell’art. 11 del DM 30 luglio 2015.

Come noto, nella determinazione ai sensi dell’art. 165 del TUIR di tale quota d’imposta, i redditi esteri cc.dd. “isolati”, ossia i redditi diversi dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e riferibili a singoli elementi, quali ad esempio le royalties, devono essere assunti al loro dei costi sostenuti per la sua produzione, a differenza di quanto accade per i redditi di impresa e di lavoro autonomo che sono, invece, assunti al netto dei costi sostenuti per la loro produzione. Tale diverso trattamento trova giustificazione, come chiarito nella circolare n. 9/E del 2015 (par. 3.2.), nel fatto che per i singoli elementi di reddito sussistono “obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili”. 

In tale contesto si innestano i redditi esteri per cui il contribuente abbia beneficiato dell’agevolazione Patent Box e per cui, soprattutto, abbia adotto il sistema “track and tracing” che, come altrettanto noto, consente di individuare il collegamento tra l’attività economica svolta dal contribuente e il bene immateriale oggetto di agevolazione e che, quindi, potrebbe – prima facie– rappresentare un elemento idoneo a far venire meno le ragioni di “obiettiva difficoltà” nella determinazione e nel controllo dei costi imputabili ai singoli elementi di reddito estero da considerare ai fini della determinazione della quota d’imposta entro cui è possibile detrarre le imposte pagate all’estero. 

Di diverso avviso si è invece mostrata l’Agenzia delle Entrate che, pur riconoscendo l’idoneità dei “criteri utilizzati per la determinazione del Nexus ratio” ai fini della determinazione della “percentuale effettiva di esclusione dal reddito, afferente all'agevolazione da Patent Box”, ha concluso per ritenere che tali criteri “non possano essere validamente utilizzati per determinare, in modo analitico, l'ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto dal comma 1” dell’art. 165 del TUIR, con la conseguenza che, anche per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent Box, il reddito estero da assumere quale numeratore del rapporto va assunto “al lordo” dei costi sostenuti per la sua produzione. 

L’approdo dell’Agenzia delle Entrate appare condivisibile in quanto, come dalla stessa precisato, il principio dell’assunzione “al lordo” del reddito estero garantisce “una risposta più efficace contro il fenomeno della doppia imposizione”, oltre ad “una perfetta simmetria tra la misura del reddito tassato all'estero e l'ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il credito d'imposta”.

#credito imposta estero # patentbox # track and tracing

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