5/2/2024

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2629 del 29 gennaio 2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2629 del 29 gennaio 2023, si è pronunciata in materia di recesso ad nutum da una s.p.a. costituita a tempo determinato che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la clausola statutaria che consente il recesso ad nutum ai sensi dell’art. 2437 comma 4 c.c., norma che consente all’autonomia statutaria di definire altre cause di recesso, oltre quelle previste dalla legge. Secondo i giudici di legittimità, infatti, una simile previsione non mette in pericolo la conservazione del capitale sociale, in quanto le evoluzioni normative degli ultimi venti anni fanno sì “che la società pervenga solo come extrema ratio alla riduzione del capitale sociale, quando si siano sperimentate diverse opzioni alternative: in tal modo, rimanendo coerente con le più recenti tendenze in ambito di conservazione del valore organizzativo dell'impresa”. Al contrario, “l'esigenza di un più agevole reperimento di capitali da parte della società - che appunto il recesso ampliato del socio mira a propiziare, posto che quanto più è facile recedere con corresponsione dell'effettivo valore della quota, tanto più i terzi sono indotti a sottoscrivere o variamente finanziare la società - è coerente con l'enfatizzazione del valore dell'organizzazione come tale”.

Pe tali ragioni, la Suprema Corte ha pronunciato il principio di diritto secondo cui “È lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso”.

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