Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20158 del 22

Con ordinanza n. 20158/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che non perde il beneficio “prima casa”...

Con l’ordinanza n. 20158 del 22 luglio 2024, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa e, in particolare, sulle condizioni all’uopo necessarie a non incorrere in decadenze.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione per mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate, previa revoca dell’agevolazione usufruita dal contribuente per l’acquisto della prima casa di abitazione, recuperava l’IVA dovuta, secondo l’aliquota ordinaria, ed il credito di imposta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Soccombendo in appello, il contribuente ha presentato ricorso per la cassazione della decisione di secondo grado, lamentando, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata, parte prima, e dell’art. 7 della L. n. 448/1998.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, non incorre in decadenza il contribuente che nel termine di diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile così acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato un altro entro un anno dall’alienazione, provvedendo, entro quest’ultimo termine, a destinare il nuovo immobile a propria abitazione principale”.

Applicando il suddetto principio, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, la perdita del diritto alle agevolazioni non poteva essere basata su una decadenza che non si era verificata, poiché la vendita delle unità immobiliari acquistate a condizioni agevolate si era conclusa prima e nel rispetto dei sopra menzionati termini.

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