Con la risposta n. 53 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al requisito della c.d. residenza estera rafforzata per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia alle dipendenze della medesima società o di una società del gruppo presso cui è stato già in precedenza impiegato in Italia nell’ipotesi in cui non vi sia continuità tra il rapporto di lavoro svolto all'estero e quello successivamente svolto nel territorio dello Stato.
Come noto, con l’art. 5 comma 1 lett. b) del DLgs. 209/2023, il legislatore ha previsto, al fine di usufruire del regime impatriati che in via ordinaria, i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento; tuttavia, in base alla stessa norma, nell’ipotesi in cui l’attività sia prestata in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero è innalzato a sei periodi di imposta se vi è “continuità” tra il datore di lavoro estero e quello di rientro in Italia, a sette periodi di imposta se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Nel caso in esame l’istante dichiarava di aver lavorato per una società in Italia fino al 2019 e, successivamente, di essersi trasferito all’estero dove ha continuato a lavorare per una sede estera della medesima società fino a giugno 2024. A partire da tale data l’istante interrompeva il rapporto di lavoro decidendo di esercitare attività di lavoro autonomo con l’obiettivo poi di rientrare in Italia da gennaio 2025 alle dipendenze della medesima società del gruppo.
L’Istante domandava all’Agenzia delle Entrate, dunque, quale fosse il periodo minimo di residenza all’estero applicabile al caso di specie per usufruire dell’agevolazione impatriati stante la discontinuità tra il precedente datore di lavoro e il nuovo datore al rientro in Italia, in ragione dei sei mesi di attività autonoma esercitata nell’altro Stato
Inoltre, l’Istante richiedeva ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità per entrambi i genitori di domandare l’agevolazione di cui al comma 4, lett. a), art. 5 del medesimo Decreto in presenza di figli di minore età.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nel caso in esame, il periodo minimo di residenza all’estero, ai fini dell’applicazione del nuovo regime impatriati è in ogni caso quello di sette periodi d’imposta in quanto vi è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale è stato impiegato all’estero nel periodo di imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia, non rilevando, a tal fine, la circostanza che prima del rientro in Italia, il lavoratore abbia svolto un’attività di lavoro autonomo.
L'Agenzia ha infine chiarito che in presenza di un figlio minore entrambi i genitori possono usufruire contemporaneamente dell’agevolazione con riduzione al 40% della base imponibile.
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