Art. 5 d.l. D.L. 18 ottobre 2023 n. 145

L’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 ha stabilito la proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito r&s

L’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 ha stabilito la proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito r&s.

Il detto termine, in origine previsto al 30 settembre 2022, ha subito già più di una proroga, mediante cui il legislatore ha inteso dare la possibilità ai contribuenti di valutare con attenzione i vantaggi e gli svantaggi della procedura, anche tenuto conto delle modifiche legislative e degli arresti della giurisprudenza intervenuti medio tempore sulla disciplina del credito R&S.

Con l’ultimo intervento del legislatore, è stata anzitutto prevista una nuova proroga del termine per presentare la domanda di adesione alla procedura di riversamento che passa dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e contestualmente è stato disposto lo slittamento dei termini fissati per il riversamento dell’importo del credito R&S indicato nel modello di comunicazione per l’accesso alla procedura e che si ritiene di aver indebitamente fruito in compensazione. Tale importo potrà essere riversato entro il 16 dicembre 2024, laddove il contribuente abbia optato per il riversamento in un’unica soluzione, ovvero entro il 16 dicembre 2024, 2025 e 2025, laddove si sia optato per il riversamento in tre rate annuali. In tale ultima ipotesi, il D.L. conferma l’applicazione degli interessi legali sulla seconda e terza rata, facendo slittare il termine per la loro decorrenza al 17 dicembre 2024.

Di particolare interesse, infine, quanto previsto dal legislatore con riferimento al termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi avente ad oggetto crediti di imposta utilizzati in compensazione nei periodi di imposta 2016 e 2017 che “in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 … è prorogato di un anno”.

Non è chiaro, tuttavia, se la norma faccia riferimento agli ordinari termini di decadenza dal potere di accertamento per l’Agenzia delle Entrate, ossia quelli recate dall’art. 43 del d.P.R. 600/1973 ovvero alla speciale previsione introdotta dall’art. 27, comma 16, del d.l. 185/2008 per la notifica degli atti di recupero.

Tale aspetto dovrà essere attentamente valutato anche tenuto conto delle attese pronunce sul tema da parte delle SS.UU. della Corte di Cassazione

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